La parola all’avvocato – Imu, eredità, seconde case: quanto costano?

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile Avvocato,
le sottopongo un quesito che riguarda l’acquisto di una seconda casa e il relativo pagamento dell’IMU. Siamo una coppia sposata in regime di separazione dei beni, ed abbiamo intestata al 50% l’abitazione principale. Recentemente ho ereditato, insieme a mio fratello e a mio padre, la quota del 50% dell’immobile che lui aveva intestato con mia madre, secondo le rispettive quote. Contestualmente, mia moglie ha deciso di effettuare un piccolo investimento nello stesso comune di residenza, acquistando un ulteriore immobile, da mettere in affitto, come rendita. La mia domanda riguarda l’IMU da dover pagare, per evitare inutili salassi. Conviene che la casa da mettere in locazione sia acquistata da entrambi, o da uno solo? Conviene pertanto, avere la proprietà pro quota di 2 immobili soltanto, oppure è indifferente?

Caro lettore,
la questione che hai posto all’attenzione della nostra Rubrica non è di scarsa importanza, visto e considerato che frequentemente le famiglie possono trovarsi nella tua situazione, semplicemente perché si trovano a dovere gestire i beni di una successione, insieme ai beni di proprietà presente e futura.

Nel suo caso specifico, la risposta è molto semplice. Più complesso è definire l’esatto importo delle varie Imu che lei e i suoi familiari andrete a pagare. Ma andiamo con ordine.

L’immobile oggetto della successione risulta essere “prima casa” per suo padre, in quanto proprietario residente, e “seconda/terza casa” per lei e per suo fratello. Su questo immobile, suo padre sarà esentato dal pagamento dell’IMU in quanto prima casa, mentre Lei e suo fratello dovrete pagare l’Imu in base alla quota di proprietà assunta con la dichiarazione di successione. Pertanto, la detrazione di 200 euro per la prima casa e l’aliquota dello 0,4% spetta per intero al proprietario residente a prescindere dalla quota di possesso. Chi non abita nell’abitazione non ha diritto ad alcuna agevolazione ed è tenuto a pagare sulla quota di immobile che possiede, ma nel quale non è residente, l’aliquota dovuta per le seconde case.

Per quanto riguarda l’altro immobile da adibire a locazione, oggetto di acquisto insieme al suo coniuge, il discorso non varia poi molto. Non modificando la propria residenza e non abitando stabilmente in suddetta abitazione, questa risulterà alla stregua di una seconda casa. Pertanto, che l’immobile sia intestato ad entrambi i coniugi oppure ad uno solo di essi, troverà sempre applicazione l’obbligo di pagamento dell’Imu. Così come risulta indifferente il fatto di essere in comunione dei beni oppure come Lei, in regime di separazione.

Per il calcolo di questa imposta sono predisposte due diverse aliquote di base, una relativa alla prima casa e l’altra per tutte le altre abitazioni che si possiedono all’infuori della prima. Per quanto riguarda la seconda, la terza o la quarta casa, l’IMU deve essere calcolata a partire dall’aliquota di base fissata allo 0,76%. Anche in questo caso, i Comuni hanno la facoltà di incrementare o di ridurre questa tassa dello 0,3%. Ciò vuol dire che sulla terza casa, l’IMU può variare da un minimo di 0,46% fino ad una massimo di 1,06% a seconda della delibera del relativo ente comunale. 

Questa descrizione fin qua eseguita sul suo caso specifico, ha una valenza puramente orientativa e di massima. Affinché possa essere effettuato un calcolo specifico sul quantum da pagare a titolo di IMU sulle sue abitazioni, suggerisco come al solito di rivolgersi ad un esperto contabile o agli Uffici del Comune su cui sorgono gli immobili“.

Avv. MARCO BALDINOTTI
www.avvocati-firenze.it

1 COMMENTO

  1. Secondo me la risposta sull’IMU è sbagliata.

    Il coniuge superstite è automaticamente titolare del diritto di abitazione, mentre i figli figurano come nudi proprietari (perchè non hanno disponibilità reale della loro parte) e quindi non devono corrispondere l’imposta.

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