“La parola all’avvocato”: la battaglia per il mantenimento dei figli naturali e dei figli legittimi

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Buonasera avvocato, io ed il mio ex convivente abbiamo un figlio piccolo, da quando se n’è andato, ha versato in maniera non molto costante il mantenimento per nostro figlio stabilito dal Tribunale, ma di punto in bianco mi ha detto che non ha più intenzione di versarlo e che tanto “non commette nessun reato e nessuno lo manderà mai in carcere perché la legge è dalla sua parte”.
Cosa significa questo? Non avevano detto alla TV che se un padre non versava il mantenimento poteva andare anche in carcere? La ringrazio per la sua eventuale risposta.

Gentile lettore,
il tema del mantenimento è un tema particolarmente delicato e di conseguenza altrettanto delicato è il caso in cui tale mantenimento non venga versato nei confronti di un figlio.

Ciò che Le ha rappresentato il Suo exconvivente deriva probabilmente dal fatto che il 06 aprile 2018 è entrato in vigore l’articolo 570-bis del c.p., il quale ha posto in essere una disciplina specifica per il caso in cui il l’ex coniugenon versi l’assegno di mantenimento al figlio, prevedendo il carcere fino ad un anno o la multa fino a 1032 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli.

L’art. 570-bis del codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” dispone che le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

L’obbiettivo della nuova norma era quello di ampliare le tutele previste dall’articolo 570 del c.p. ( che stabilisce che le pene vengano applicate nei confronti di colui che “fa mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore…), ma il contenuto dell’art. 570-bis stessorappresenta inveceuna grande lacunain merito alle coppie composte da persone non coniugate; questa fattispecie crea così un vuoto normativo, laddove ad esempio il Tribunale di Treviso, chiamato a decidere in merito alla sussistenza o meno della penale responsabilità di un padre che aveva omesso di versare il mantenimento al proprio figlio, ribadiva che la fattispecie prevista dall’art 570 bis del codice penale, indicando espressamente il “coniuge” come destinatario del precetto, non fosse configurabile nei confronti di genitori non sposati, come nel caso in esame.

Infatti, nonostante la giurisprudenza avesse in precedenza riconosciuto che la fattispecie potesse sussistere anche per i casi di omesso versamento del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio a seguito della cessazione di un semplice rapporto di convivenza tra i genitori, il tenore letterale dell’art. 570-bis c.p., di fatto, non permette equiparazioni tra genitori coniugati e non coniugati.

Infatti questa disposizione normativa, non fa alcun riferimento all’ipotesi di erogazione per il figlio nato fuori dal matrimonio, e risulta pertanto chiaro che il legislatore abbia completamente omessole ultime pronunce della Corte di Cassazione che a partire dal 2017, avevano stabilito come in tema di reati contro la famiglia, fosse ormai ritenuto un principio di diritto lanozione di famiglia ampia, “comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio ,ma destinate ad assumere identica dignità e tutela”.

L’art. 570 bis c.p. prevede che le pene di cui all’art. 570 c.p. si applichino al “coniuge” che si sottragga all’obbligo di corresponsione del mantenimento o che violi gli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli.

Naturalmente, non è coniuge chi non è coniugato, e non lo è mai stato, ed i principi di tassatività e divieto di analogia in malam partemimpediscono di applicare la norma a chi non abbia, perciò, tale veste giuridica.

Ne consegue che l’art. 570 bisc.p. non sanziona penalmente l’omissione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli nati da genitori non coniugati, come probabilmente voleva farLe intendere il Suo ex.

Tuttavia, tale omissione non è stata depenalizzata tout court.

In ogni caso la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio integra comunque un comportamento sanzionabile penalmente, cioè il reato di cui all’art. 570, comma 1 c.p., e se contestata anche la circostanza di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza, anche quello di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p.

Il soggetto attivo del reato di cui all’art. 570 c.p. in questo caso È IL GENITORE senza ulteriori specificazioni, giacché la norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio, e, la violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del figlio ben si può realizzare attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale civile.

Tale norma punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale…”o comunque “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore….”.

Pertanto, la condotta di chi si sottrae completamente ai suoi obblighi di assistenza materiale, non corrispondendo per anni e completamente l’assegno di mantenimento a favore del figlio naturale, CONCRETIZZA SENZA DUBBIO UNA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE e contraria all’ordine e alla morale della famiglia, comunemente intesa come comprensiva di ogni comportamento attivo o omissivo lesivo del vincolo della solidarietà familiare.

Tale vincolo di solidarietà familiare non riguarda, ovviamente, solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche LA FAMIGLIA DI FATTOed è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è, come tale, portatrice di obblighi nei confronti del soggetto debole, il minore, ma anche nei confronti degli ex conviventi, alla stregua di una nozione ampia di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

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