“La parola all’avvocato”: lavoro, pubblica amministrazione e decreto Dignità

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Nuovo appuntamento, dopo la pausa natalizia, con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gentile avvocato,
ho una domanda circa l’applicazione delle nuove regole del Decreto dignità e la sua applicazione alla sanità pubblica. Un dipendente a tempo determinato che abbia concluso il rapporto di lavoro dopo 36 mesi di contratto (termine massimo previsto), potrebbe partecipare ad una procedura concorsuale presso la medesima azienda ed essere nuovamente assunto a tempo determinato con nuova procedura di concorso e pertanto nuovo contratto? 

La sua domanda ci permette di circostanziare ulteriormente l’ambito di applicazione del Decreto Dignità. La norma risulta, infatti, di non facile comprensione non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i molti lavoratori che, da un momento all’altro, hanno visto cambiamenti notevoli.

Le numerose domande sul tema ci obbligano a ribadire quelli che sono i principali capisaldi della norma voluta dal Governo.

Prima di tutto, per rispondere alla sua domanda, occorre precisare che il testo del Decreto Legge afferma espressamente che “le disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Quindi resta in vigore quanto sancito dal Decreto legislativo 165/2001, che dispone che i contratti a tempo determinato, rispettino le disposizioni dell’articolo 19 e seguenti del Dlgs 81/2015 e, per quanto non specificato rinvia al CCNL, il quale fissa il termine dei 36 mesi in base all’articolo 19 del Dlgs 81/2015.

Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi.

Volendo precisare la sua specifica posizione, inoltre, con riguardo ad una eventuale nuova procedura concorsuale, occorre sottolineare che al termine del suo contratto di lavoro a tempo determinato, se l’Amministrazione pubblica procedesse alla pubblicazione di un ulteriore e nuovo bando di concorso per posti di lavoro subordinato, a tempo determinato, Lei potrebbe certamente concorrere per tale posizione. Infatti, si tratterebbe di nuova procedura concorsuale, anche se bandita dalla stessa amministrazione pubblica.

Ed ora un breve riepilogo di quelle che sono le principali novità del D.L. 87/2018.

All’interno della Legge approvata sono state apportate numerose e sostanziali modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato. Le principali novità riguardano l’apposizione della causale e la riduzione del termine di durata complessiva del contratto.

Per quanto riguarda le causali, si ritorna indietro negli anni, mentre dal 2014 il contratto a tempo determinato trovava applicazione a prescindere dalla individuazione di una causa, di un motivo. Quelle introdotte sono:“esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinari”.

Per quanto concerne la durata del contratto, invece, si passa dai precedenti 36 mesi complessivi agli attuali 24: all’interno dei quali, possono trovare spazio non più 5 rinnovi, come nel regime precedente, ma 4″.

Avv. MARCO BALDINOTTI

 

 

 

 

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