La parola all’avvocato: pompe di calore e spazi condominiali

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
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A seguito dell’articolo Il condizionatore in condominio e il limite alla parte comune era giunta in redazione la seguente domanda da parte di un lettore:

Buongiorno, ho acquistato un attico in una palazzina di nuova costruzione. L’impresa mi ha installato l’unità esterna della pompa di calore in un vano tecnico angusto sul mio balcone e non rispetta le norme di installazione della casa madre. Ho richiesto ed ottenuto dall’assemblea condominiale l’autorizzazione a poter far spostare dall’impresa, che ha commesso un errore progettuale, tale unità esterna sul terrazzo condominiale (in accordo con quanto previsto dall’Art. 1102 del c.c.), ma l’impresa sta creando problemi in quanto secondo lei non sarebbe a norma alimentare elettricamente un’utenza privata in un’area comune. Non riesco a trovare nessuna normativa a riguardo. Potete darmi qualche riferimento normativo?

Ecco la risposta dell’avvocato

Caro lettore,
dovremmo entrare nel dettaglio di cosa significhi “alimentare elettricamente un’utenza privata in un’area comune” se questo nel suo caso significhi attaccare la propria utenza alla spina di alimentazione dell’elettricità o altro.

Le problematiche maggiori si riscontrano quando i condòmini utilizzano in modo improprio la corrente del condominio procurando un aumento considerevole nei costi di gestione.
Quando ad esempio le prese elettriche installate all’interno delle pertinenze di proprietà esclusiva, come garage, box, sottotetti e cantine, sono collegate all’impianto elettrico del condominio e senza la presenza di nessun contatore di scatti, i consumi del privato non possono essere separati da quelli condominiali.

L’art. 1117 c.c., come novellato dalla L.220/2012 post riforma del condominio, elenca tra le parti comuni il sistema centralizzato di distribuzione e di trasmissione per l’energia elettrica, che si presume in “comproprietà necessaria” di tutti i condòmini, a prescindere dall’utilizzo che ne venga fatto.

Quando tali sistemi centralizzati hanno delle prese esterne alle quali è possibile l’allaccio “non clandestino” anche queste presentano natura comune.
Tale definizione di “natura comune” va intesa come “destinazione ad uso comune”, per esempio l’impresa di pulizie può collegare qualche suo macchinario all’impianto di corrente elettrica o cose del genere

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

 

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