Torna la rubrica “La parola all’avvocato” curata dal legale Marco Baldinotti.
I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
In caso di sinistro stradale, qualora l’autovettura subisca un danno il cui risarcimento è maggiore al suo valore iniziale, il proprietario quanto potrà essere risarcito?
“Potrebbe capitare che in caso di sinistro con la propria macchina, il danno arrecato superi il valore stesso del veicolo. Quali sono allora le possibilità che si aprono in questi casi? Due sono sostanzialmente le soluzioni.
La prima è il risarcimento in forma specifica, la quale però rischia di sfavorire l’assicurazione del danneggiato, in quanto il risarcimento in forma specifica (quella classica) si basa sul valore effettivo del danno, la quale potrebbe preferire quindi il risarcimento in forma equivalente.
Quest’ultima prevede che il risarcimento del danno sia calcolato in base al valore della vettura prima del sinistro, che potrebbe essere diminuito rispetto al momento dell’acquisto.
Questo è dovuto al fatto che solitamente, in Italia, l’età media delle macchine è di 10 anni e che pertanto il loro valore è inevitabilmente destinato a diminuire col passare del tempo, a causa del loro utilizzo.
La seconda forma è tendenzialmente preferita alla prima in quanto sia la normativa (artt. 2056, 1223, 1226, 1227 cc) che la giurisprudenza hanno stabilito che il danneggiato non deve trarre profitto dal risarcimento, cosa che rischia di avvenire qualora dovesse essere risarcito sulla base di un calcolo del valore dell’autovettura superiore a quello attuale.
Tuttavia una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10686 del 20 aprile 2023, stabilisce un chiaro principio: il danneggiato ha diritto alla riparazione del veicolo, anche qualora il costo sia superiore ad esso, a patto che non ne aumenti il valore.
Tale sentenza apre quindi le porte ad un maggiore ricorso da parte dell’Autorità giudiziaria all’applicazione della forma specifica di risarcimento, a condizione che il costo delle riparazioni non superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo danneggiato.
È facile capire come il termine “notevolmente” sia estremamente generico e che ad essere presi in considerazione, al fine di applicare la forma di risarcimento specifica dovranno essere fattori da analizzare nei singoli casi specifici, come ad esempio, la necessità da parte del danneggiato di possedere un’auto per motivi lavorativi, l’esigenza di possedere quel tipo di macchina per un dato motivo e altri.
Il tema quindi è complesso, ma la citata sentenza della Cassazione apre un nuovo scenario che si spera, con il passare del tempo, sarà sempre più chiaro“.
Avv. MARCO BALDINOTTI