Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile Avvocato,
l’ampio ricorso allo strumento dello smart-working in questo anno, ha costretto le famiglie con minori a confrontarsi con uno strumento poco conosciuto e poco utilizzato nel nostro Paese, diversamente da quanto accade in molti altri Stati. Quali sono le ultime novità? E quali sono le prospettive future?
“Caro lettore,
purtroppo il fenomeno si è sviluppato solo adesso, allorquando costretti dalla eccezionalità degli eventi, nel sostanziale vuoto normativo che esisteva sul tema nel nostro Paese, si è dovuto far ricorso ad un istituto che ha dimostrato tutte le sue lacune.
Ad ogni modo, con l’aggravarsi della situazione pandemica a livello nazionale, e alla luce delle ultime indicazioni diramate dal Governo, ci risulta possibile evidenziare alcune linee guida.
Sostanzialmente, in presenza di figli minori, per i genitori è possibile effettuare il ricorso al cd. Smart-working, oppure affidare il figlio alle cure dell’altro genitore, se risulta convivente e se autorizzato per il tipo di lavoro svolto.
L’alternativa a questa possibilità è prevista dall’istituto del congedo parentale, che prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo di 15 giorni, fruibili fino al 31 Dicembre.
La conversione in legge del DL Agosto ha confermato la possibilità di utilizzazione per periodi di assenza che decorrono dal 09 Settembre, anche per più volte consecutive. La norma prevedrebbe una copertura pari al 50% della retribuzione, interamente pagata dall’Inps.
Un elemento essenziale del congedo, che consente al genitore di poter fruire della misura, è che nessuno dei due genitori possa svolgere la propria attività lavorativa in smart working, perché il lavoro agile è incompatibile con la misura. Altra condizione è che uno solo dei due genitori possa fruire del congedo.
Può essere genericamente richiesto da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, mentre non spetta ai lavoratori autonomi e a coloro che non risultano iscritti alla gestione separata Inps. La durata massima prevista è tutto il periodo di quarantena disposto dalla Asl, per ciascun figlio.
Per quanto riguarda la modalità di richiesta, è opportuno sottolineare che per i lavoratori del settore privato, la domanda deve essere presentata tramite accesso con Spid o CIE al sito internet dell’INPS, mentre i lavoratori pubblici dovranno inviare la domanda all’amministrazione di appartenenza.
Infine, a differenza dei congedi parentali, il congedo Covid per quarantena dei figli può essere fruito solo per giornate e non anche a ore.
La disciplina e la fruizione dello smart-working, viceversa, varia a seconda del lavoro svolto, dell’ambito di applicazione che viene dato dalla Azienda, e dai singoli accordi stabiliti con i sindacati e i lavoratori. Occorre particolare attenzione a quest’ultimo aspetto: elemento essenziale è che il ricorso allo smart-working avvenga mediante la sottoscrizione di un accordo firmato dal lavoratore, nel quale sia reso edotto sulle condizioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute”.
Avv. MARCO BALDINOTTI