La parola all’avvocato: “Le vere star dei social network: i figli minori”

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Gentile avvocato la mia ex moglie, nonostante le abbia più volte detto che sono contrario alla pubblicazione delle foto dei nostri figli sui social, le pubblica continuamente, fa usare loro strumenti quali TikTok etc etc, per vedere arricchite le sue pagine di like e a me non sta affatto bene, dato che i nostri figli sono minori e hanno 4 e 6 anni.
Come tosso fare?

Gentile Lettore,
ovviamente, la pubblicazione sul mondo dei social delle fotografie o immagini che ritraggono i figli minori può essere permessa esclusivamente con il consenso di entrambi i genitori, anche se gli stessi sono separati o divorziati.

Ad esempio anche nel caso in cui sia qualche ente, come la scuola, a richiedere di poter pubblicare alcuni ritratti di momenti scolastici che possano contenere le immagini dei figli minori, prima dovrà acquisire una liberatoria scritta da parte dei genitori alla divulgazione sui social e su internet in genere.

Oggi oltre a Facebook esistono anche piattaforme social come Instagram, TikTok e ovviamente YouTube.

All’interno della legislazione proveniente dall’Europa, troviamo il consenso per il minore di anni 14 di aprire un proprio account online e gestirlo senza il consenso dei genitori.

I genitori dal canto loro hanno il permesso di pubblicare foto dei figli da 0 a 13 anni esclusivamente con il consenso reciproco dell’altro genitore e difronte alla disapprovazione dell’altro devono desistere da questo desiderio

Per quanto riguarda tale tipo di pubblicazione, esistono delle regole ben precise e dei precisi confini. Partendo dal punto già esaminato poco sopra, ovviamente sarà necessario il consenso dell’altro genitore, perché loro sono gli unici in grado di tutelare il diritto alla riservatezza del minore, che in quanto tale non conosce queste prerogative.

Addirittura laddove poi il figlio abbia compiuto gli anni 14, i consensi da ottenere, per la pubblicazione su piattaforme online, o social, saranno due, quello dell’altro genitore e quello del minore stesso.

Ogni foto, ogni video, seppur con l’acquisizione di tali consensi, dovranno mantenere il rispetto del decoro, della reputazione l’immagine stessa del minore.

Tali pubblicazioni pongono rilevanti problemi nella sfera della privacy e delle questioni giuridiche sulla tutela del diritto all‘immagine.

Se uno dei genitori non è concorde con la pubblicazione sui social delle immagini dei figli, deve farlo presente all’altro, chiedendone la rimozione oltre che la cessazione di tale comportamento.

Se tale comportamento non accennasse a cessare, anzi continuasse indisturbato senza il consenso dell’altro genitore, lo stesso a questo punto dovrebbe necessariamente rivolgersi al Giudice per vedere riconosciute le proprie ragioni oltre che quelle inerenti la tutela dell’immagine del minore.

Il giudice dal canto suo, difronte ad un’istanza di tal genere potrebbe prendere provvedimenti con i quali disporre l’inibitoria della pubblicazione di tali foto e ordinare alla rimozione di quelle già pubblicate, laddove appunto ritenesse come il ricorrente che ci sia stato pregiudizio per il minore.

In alcuni casi è anche possibile richiedere ed ottenere il risarcimento per tali comportamenti.

Dagli studi del Garante della Privacy poi, si è compreso come, anche laddove i genitori siano consenzienti alla reciproca pubblicazione delle foto dei figli minori, questo possa comunque creare pregiudizio ai figli e comportare una forte violazione della loro privacy, dato che le fotografie ed i video che li ritraggono, potrebbero essere visionati e addirittura scaricati, da un numero X di persone, e che pertanto le immagini stesse, potrebbero finire nelle mani di persone che potrebbero farne un uso ben diverso da quello auspicato (l’ottenimento di likes da parte dei genitori) dai due esercenti la responsabilità genitoriale, e magari finire in siti di pedopornografia.

Ovviamente uno scrupolo genitoriale in più, meno superficiale, volto più alla protezione dei figli minori, che al diffondersi di alcuni likes, lascerebbe uno spazio maggiore per la tutela delle immagini dei più piccoli, che prendendo tutto come un gioco potrebbero solo pensare di divertirsi.

Infatti durante le separazioni ed i divorzi, le parti per tutelarsi reciprocamente e salvaguardare del tutto i figli minori, sono sempre più solite inserire negli accordi di separazione e divorzio apposite clausole che vietino la pubblicazione di tali immagini, e che vincolino gli atteggiamenti e le azioni dei due genitori ad accordi presi in sede giurisdizionale.

Se la scuola, tornando all’esempio di cui all’inizio, pubblicasse fotografie, immagini o video ritraenti i minori, senza aver previamente acquisito il consenso di entrambi i genitori o comunque degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, incorrerebbe in sanzioni molto gravi come la reclusione da 6 mesi a 3 anni oppure una sanzione pecuniaria pari ad euro 516 per “diffamazione aggravata” laddove la reputazione del minore fosse in qualche modo offesa da tali riproduzioni, o ancora la reclusione fino ad un massimo di anni 3 per “trattamento illecito di dati”.

Anche nelle feste private se venissero fatte fotografie ai minori, per la relativa pubblicazione, seppur in gruppo, andrebbe acquisito il relativo consenso genitoriale alla pubblicazione sui social.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere un risarcimento danni invece, ci sono alcune posizioni contrastanti in giurisprudenza, laddove il Tribunale di Ravenna ha esplicitamente spiegato che oltre a provare che ci sia stato un danno specifico, il genitore che ha assistito all’evento e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo.

Invece la posizione del Tribunale di Milano è del tutto differente, dato che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa anche se il genitore ha concesso al fotografo di effettuare delle riprese del figlio, questo perché, come giustamente osservato dal giudice, un conto è scattare una foto, un conto è invece pubblicarla sui giornali o sui social.

Unico caso in cui non serve il consenso necessario di entrambi i genitori è laddove ci si trovi davanti ad un affidamento esclusivo, dove anche in caso di situazioni concernenti la straordinaria amministrazione, sarà un unico genitore, quello con la responsabilità esclusiva, a decidere in merito.

Infine il Garante Privacy si è recentemente espresso sulla esposizione dei minori sui media con un comunicato stampa in cui ha ricordato l’esistenza di particolari garanzie a tutela dei minori e del loro diritto alla riservatezza, ricordando che gli stessi hanno particolari esigenze di garanzia volte alla loro tutela e alla tutela del loro diritto alla riservatezza.

All’interno del GDPR esiste un dettaglio specifico per i dati personali dei minori comprese le fotografie, e la motivazione è riportata nel seguente passo:“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Per ciò poi viene stabilita una sorta di “età del consenso digitale”, cioè un limite di età sotto il quale è necessario il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale.

Tale età digitale può variare tra Stato e Stato: il GDPR la fissa a 16 anni ma lascia poi ai vari Paesi la possibilità di abbassarla fino a 13.

In Italia, il decreto legislativo 101/2018 ha abbassato a 14 anni il limite previsto dal Regolamento.

Rientra a pieno titolo in questa casistica il caso della condivisione di foto sui social network, quindi per la pubblicazione di immagini di minori di 14 anni in Italia sarà necessario il consenso dell’esercente la potestà genitoriale.

Dando uno sguardo alla giurisprudenza del nostro paese sia il Tribunale di Mantova nel 2017 e il Tribunale di Ravenna nel 2019 hanno stabilito che serva il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle foto dei figli sui social.

Nel primo caso, anche se il padre aveva manifestamente opposto la propria volontà alla pubblicazione delle immagini dei figli sui social, la madre persisteva nella condivisione di immagini dei figli e il giudice ha disposto l’inibitoria di questo comportamento e la rimozione delle foto già inserite sui social.
Il tribunale di Ravenna difronte ad un minore infra-quattordicenne in regime di affidamento condiviso, ha ribadito che, anche in questo caso, non bastava il consenso di un solo genitore.

Tutelare la sfrenata pubblicazione delle immagini dei minori tutela indirettamente e soprattutto la loro sicurezza, infatti il mondo digitale offre una diffusione delle informazioni sconcertante e spesso non riusciamo immediatamente a percepire i pericoli correlati a tale divulgazione estrema, dato che chi lo utilizza per scopi puramente privati e ludici, come una pubblicazione su facebook, o instagram, non ha sempre la prontezza di comprensione circa la diffusione che quell’immagine potrebbe avere da un pc ad un cellulare, da una persona ad una dall’altra parte del mondo, per una semplice conoscenza che dà diritto così a visualizzare le immagini di tutti “gli amici”.

E’ quindi assolutamente consigliabile l’utilizzo della massima cautela nella condivisione di foto dei minori, anche da parte degli stessi genitori, che anzi dovrebbero essere i primi a preoccuparti della tutela della riservatezza dei propri figli ed evitare tali comportamenti.

L’ultima caratteristica dei social network e delle piattaforme internet, che viene spesso totalmente ignorata dagli sprovveduti genitori utenti, e dagli utenti in generale, è che le immagini, le informazioni che vengono inserite “su internet”, tendono a restare li per sempre in balia, anche perché, è vero si che il diritto all’oblio, ci garantirebbe la loro rimozione e cancellazione su richiesta, ma questa pratica resta ad oggi del tutto di difficile attuazione.

Quindi, gli strumenti per vietare all’ex marito o moglie, o comunque a chi si permette di pubblicare senza consenso immagini di minori, ci sono, e possono essere utilizzati per ripristinare la situazione.

Anche se l’atteggiamento migliore resterebbe sempre quello di evitare totalmente la pubblicazione di foto e video di minori sui social, sulle piattaforme, onde tutelarne così al 100 % l’integrità all’immagine, la tutela della privacy e la sicurezza degli stessi.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

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