“La parola all’avvocato”: disservizi sul 118

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Caro Avvocato, qualche tempo fa mio figlio, ricoverato presso una comunità terapeutica assistita, si è sentito male, ed il medico di turno sull’ambulanza ha deciso di non portarlo urgentemente al Pronto Soccorso, come richiesto dal medico in turno nella comunità. Mio figlio successivamente si è molto aggravato. Volevo sapere se è possibile intraprendere qualche azione contro questa spiacevole situazione. Grazie della risposta.

Gentile lettore, in un caso del genere ci troviamo davanti alla classica ipotesi di reato di rifiuto atti di ufficio di cui all’art 328 del codice penale, secondo il quale “Il pubblico ufficiale  o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiutaun atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica ,o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia piena consapevolezzadel proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.

Pertanto, il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è perfettamente ricompreso nella condotta del medico preposto al servizio “118”, che non eserciti la propria valutazione discrezionale del requisito dell’urgenza dell’atto. Infatti, chi omette di formulare la diagnosi mediante i parametri informatici previsti dal protocollo dell’azienda ospedaliera (cd.”Triage”) e di inviare la richiesta autoambulanza, secondo quanto stabilito nelle procedure operative previste per il relativo servizio, compie questo reato, come nel caso di specie.

Il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo.

In un caso molto simile al suo la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, pronunciata a carico di un medico di turno sull’autoambulanza del servizio 118.

Il sanitario era stato accusato di essersi rifiutato di compiere un atto del proprio servizio, consistente nel trasportare in un’idonea struttura un paziente che, ricoverato presso una comunità dell’ospedale, aveva perso conoscenza e non rispondeva agli stimoli di sollecitazione esterna. L’imputato non aveva dato seguito alle reiterate richieste di trasporto urgente avanzate dal medico di turno della comunità e dall’infermiere, i quali avevano fatto intervenire un’ambulanza proveniente da un ospedale più distante.

Il medico avrebbe dovuto attivarsi e apprestare il ricovero presso una struttura più adatta, indipendentemente dalla irregolarità della richiesta di intervento, non filtrata dalla centrale operativa del servizio 118. Al contrario, l’imputato aveva chiarito che le linee guida relative al servizio 118 e una disposizione di servizio dimostravano la legittimità del rifiuto. In quel caso la Suprema Corte ha affermato che l’organizzazione del servizio 118 prevede che sia la centrale operativa a coordinare gli interventi nell’ambito territoriale di competenza, attraverso il sistema di radiocomunicazione; tuttavia al medico in servizio sull’autoambulanza è comunque riconosciuto uno spazio di valutazione, di azione e di discrezionalità, funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le diverse situazioni di emergenza.

Integra quindi il delitto di cui all’art. 328, comma primo, c.p. il medico in sull’autoambulanza del servizio 118 il quale, opponendo il mancato rispetto delle procedure dettate per la richiesta dell’intervento, rifiuti di effettuare il trasporto presso idonea struttura di un paziente, del quale l’indifferibilità del ricovero era stata prospettata da altro sanitario.

V’è da aggiungere che in alcuni casi la giurisprudenza di legittimità ha ricollegato l’omissione di atti d’ufficio all’esistenza di una situazione di urgenza indifferibile: secondo la Corte di Cassazione, cioè, “in tema di rifiuto di atti d’ufficio il medico di guardia sull’autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l’obbligo di attivarsi con urgenza”.

La motivazione di tale decisione sta nel fatto che la norma incriminatrice di cui all’art. 328 c.p., comma 1, è concepita come delitto di pericolo, nel senso che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione.
Si dovrà valutare, nel caso di specie, se il trasporto “rifiutato” costituiva una situazione di “indifferibile urgenza”, tale da mettere in pericolo la salute del paziente, come nel caso che l’ha riguardata“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

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