La parola all’avvocato: Covid-19 e Decreto Rilancio, il “Bonus Vacanze”

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Vacanze
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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Il Decreto Rilancio è stato ufficializzato in data 13 maggio 2020 e prevede numerose misure e novità a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.

Tra queste è stata inserita la “tax credit vacanze”, cioè il famigerato bonus vacanze, all’art. 183 del decreto Rilancio, laddove son state previste misure per turismo e cultura.

Guardando al dettaglio della sua natura possiamo comprendere come esso sia un credito riconosciuto per i pagamenti riguardanti la fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Quali sono i soggetti che ne hanno diritto?

Il riconoscimento di questo credito, per il periodo d’imposta 2020, viene disposto in favore dei nuclei familiari con ISEE, in corso di validità, che non sia non superiore a 40.000 euro, con la possibilità di usufruirne a decorrere dal 1 Luglio fino al 31 Dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti sul territorio nazionale dalle imprese turistico recettive, dagli agriturismo e dai bed &breakfast, che siano in possesso dei titoli prescritti dalla legge nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Questo credito può essere utilizzato esclusivamente da un componente solo, nell’importo massimo erogato di euro 500 euro per ogni nucleo familiare.

In base ai componenti del nucleo familiare il credito viene così erogato:

  • 500 euro per ogni nucleo familiare composto da tre o più soggetti, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare;
  • 300 euro per i nuclei familiari da due persone;
  • 150 euro per il nucleo familiare composto da una sola persona.

 

Oltre agli importi e alle caratteristiche di legge cui devono rispondere gli esercenti l’attività turistica da cui fruire il credito, lo stesso va utilizzato nei seguenti modi:

  1. Per le condizioni relative al bonus vacanza, a pena di decadenza, le spese dovranno essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. Il totale del corrispettivo deve essere documentato dafattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, e ovviamente il pagamento del servizio deve essere compiuto senza che intervengano soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, che siano diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
  3. Il Decreto, inoltre, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditida parte dell’avente
  4. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
  5. Laddove venga fatta la richiesta di questo credito però dobbiamo accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per tale beneficio, proprio perchè il Decreto prevede che: “Accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti”.

Dovrà essere l’Agenzia delle entrate a provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato ovviamente di ogni interesse e sanzione”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI

 

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