Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Marco Baldinotti e Martina Pernici.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Giovani brillanti con idee innovative, difficili da realizzare a causa dei costi e dei tempi della burocrazia italiana, possono trovare una soluzione nel regime agevolativo previsto per le start-up innovative.
A partire da dicembre 2012 il Legislatore con il decreto-legge 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 è corso incontro ai giovani imprenditori costretti ad arrestare i loro progetti di innovazione di fronte ai costi e alle lunghezze della burocrazia italiana. L’obiettivo previsto e in parte conseguito è quello di incoraggiare una nuova cultura d’impresa volta al rinnovamento e allo sviluppo tecnologico, nonché facilitare l’emersione di giovani menti con risorse da investire limitate. Lo strumento ideato dal legislatore è stata la start-up innovativa, un’impresa caratterizzata dall’innovazione cui è riservata l’iscrizione in una sezione specifica del registro delle imprese e che può godere di diversi ed effettivi vantaggi rispetto alla normativa societaria ordinaria.
Si tratta di imprese identificate da progetti di novità che per beneficiare del favor legislativo devono necessariamente possedere determinati requisiti. Lo scopo del sistema normativo è quello di incentivare la crescita dell’impresa e aprire una porta alla fascia più giovane della popolazione per concretizzare in termini economici idee innovative soprattutto nel settore tecnologico e informatico (non rimangono esclusi, tuttavia, altri settori quali la moda, il turismo, la medicina, l’agricoltura ecc).
Come sopra ricordato la start-up per definirsi tale deve rispettare le condizioni di legge. La persona giuridica richiedente il beneficio deve essere di origine domestica, dunque, la sede principale deve trovarsi all’interno del territorio dello Stato e, qualora la sede legale sia stabilita in altro Paese dell’Unione Europea (o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo) dovrà comunque essere presente in Italia una sede produttiva o una filiale.
La start-up deve rientrare nel limite di cinque milioni di euro di capitale sociale e non deve distribuire l’utile a pena di decadenza dal beneficio, peraltro, non può derivare da operazioni straordinarie, quali scissioni e fusioni o ancora da una cessione di azienda, si vuole così evitare la costituzione di asset scorporati da altre realtà aziendali. Può, invece, usufruire delle agevolazioni anche la start-up che in seguito alla costituzione prenda in affitto l’azienda da un’altra società, difatti, nell’affitto di azienda è concesso soltanto provvisoriamente il godimento dell’azienda che andrà successivamente restituita, mentre il conferimento d’azienda costituisce una cessione, vietata dalla normativa in esame.
Principalmente, l’impresa innovativa deve indefettibilmente inquadrare il proprio oggetto sociale nella produzione, sviluppo, commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, oltre che innovativo. Tale requisito è rispettato quando:
1. l’attività di ricerca e sviluppo è pari ad una quota del 15% del valore maggiore tra fatturato e costi;
2. 1/3 dei lavoratori sono dottorandi, ricercatori oppure i 2/3 sono collaboratori con una laurea magistrale;
3. l’impresa ha la titolarità di un brevetto registrato o di un programma per elaboratore originario registrato, oppure è depositaria o licenziataria del brevetto registrato.
La start-up che ha i requisiti sopra elencati potrà mantenere i benefici di legge per i primi cinque anni di attività, salvo perdita o modifica delle condizioni necessarie.
Al momento dell’iscrizione la start-up dovrà indicare le caratteristiche innovative, i finanziamenti ottenuti, il business plan e le caratteristiche e qualità del prodotto, in modo da garantire la massima trasparenza e visibilità alla società. L’iscrizione consente di ottenere i benefici di legge e presuppone un’autocertificazione firmata dal legale rappresentante che dichiari il possesso dei requisiti. Tale autocertificazione è sottoposta a controlli periodici, di natura formale, da parte della Camera di Commercio: le start-up sono tenute entro il 30 giugno di ogni anno a comunicare sul portale nazionale delle imprese innovative, il mantenimento del possesso dei requisiti e l’aggiornamento delle condizioni, a pena di perdita dei benefici. La Camera di Commercio effettua un controllo di tipo formale, in altri termini, si occupa di verificare che i moduli siano compilati senza errori e sia dichiarato quanto necessario, il controllo di merito sarà effettuato solo in caso di mancanza dei requisiti richiesti o qualora si ravvisi una carenza di innovatività dell’oggetto sociale.
Precedentemente era possibile costituire la start-up anche online, tuttavia, con la sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 tale possibilità è venuta meno, rimanendo disponibile la tradizionale modalità di costituzione tramite notaio. Nella maggior parte dei casi la start-up viene costituita nella forma della s.r.l o s.r.l.s, le società di capitali infatti sono più vantaggiose poiché limitano la responsabilità dei soci alla partecipazione e hanno costi più contenuti.
Il regime agevolativo prevede, quale incentivo anche in tema di investimenti, una deroga all’articolo 2468 c.c.: le start-up hanno la possibilità di reperire capitali tra il pubblico (metodo del crowdfunding). Al fine del reperimento del capitale l’impresa innovativa può prevedere nell’atto costitutivo particolari categorie di quote e deliberarne il contenuto. Vengono, di fatto, forniti al risparmiatore strumenti partecipativi categorizzati e circolanti in deroga al modello originario, caratterizzato da una maggiore staticità tra socio e impresa.
Tra i benefici maggiori si sottolinea il Regolamento europeo “De minimis” n.1407/2013 della Commissione europea che prevede la detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up o PMI innovative. Per accedere all’agevolazione il legale rappresentante della start-up dovrà presentare apposita istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime de minimis”. L’investimento deve essere mantenuto per almeno un triennio e può essere effettuato direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative. L’investimento agevolabile deve rimanere entro il limite di 100.000,00 euro per ogni periodo di imposta e non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Inoltre, è opportuno segnalare che tra le agevolazioni varie di cui godono le start-up innovative particolare rilevanza è data all’esclusione da ogni procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare. Tali imprese sono caratterizzate dalla non fallibilità e assoggettate esclusivamente alla procedura della composizione della crisi da indebitamento. L’eccezione alla normativa ordinaria è di estremo rilievo dal momento che si tratta di imprese sul nascere caratterizzate da precarietà, dalla mancanza di una posizione solida sul mercato e da una certa inesperienza dell’imprenditore alle prime armi.
In conclusione, è interessante osservare come il corpus di leggi emanato nel 2012 abbia ad oggi incentivato nuovi imprenditori a farsi largo sul mercato, i quali, in base alle norme di diritto societario ordinario sarebbero rimasti inerti e scoraggiati.
Avv. MARCO BALDINOTTI