La parola all’avvocato: gli atti interruttivi della prescrizione nella garanzia per vizi della cosa venduta

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Con una recente sentenza n. 18672 dell’11/7/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto una questione di massima di particolare importanza sollevata dalla 2^ Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 23857/18 e relativa all’idoneità di alcune diffide ad interrompere la prescrizione nell’azione di garanzia di cui all’art. 1490 c.c., in assenza del ricorso alla tutela giurisdizionale.

L’ordinanza interlocutoria richiamava due distinti orientamenti contrastanti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione:

  • Secondo un primo orientamento (ex multis Cass. 2^ Sez., 10/11/2015 n. 22903) la prescrizione della garanzia che l’art. 1495 comma 3 c.c. fissa in un anno è interrotta dalla manifestazione stragiudiziale al venditore di volerla esercitare.
  • Un secondo orientamento (da ultimo Cass. n. 20705/07), qualificando la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo alla stregua di un diritto potestativo, ha ritenuto che soltanto alla proposizione dell’azione giudiziaria, possa essere attribuita l’efficacia interruttiva della prescrizione in parola.

Il ragionamento alla base di quest’ultimo orientamento è quello che gli atti di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. comma 1 si attagliano ai diritti di credito ma non ai diritti potestativi.

Le Sezioni Unite dopo aver ricostruito la disciplina codicistica e la natura giuridica della garanzia per vizi della cosa, hanno posto la propria attenzione sui rimedi che l’acquirente ha per la tutela dei propri diritti.

La sentenza in commento ha osservato come il termine di un anno di cui al terzo comma dell’art. 1495 c.c. differisca dalla formulazione del codice civile del 1865 al cui art. 1505 si prevedeva espressamente che “l’azione redibitoria deve proporsi entro un anno dalla consegna”.

Viceversa, secondo le SS.UU. la formula utilizzata nell’art. 1495 c.c., pur parlando di prescrizione dell’azione non necessariamente deve riferirsi esclusivamente all’esercizio dell’azione giudiziaria.

Ciò che rileva secondo la Suprema Corte è l’esercizio del diritto di garanzia che può essere fatto valere di fronte a un inadempimento di una obbligazione del venditore, anche con una manifestazione di volontà extragiudiziaria, non essendo precluso per il compratore la possibilità di avvalersi della disciplina generale di cui all’art. 2943, 4° comma c.c. in tema di prescrizione e quindi di imporgli di agire necessariamente in via giudiziale al fine di far valere la garanzia per vizi della compravendita.

La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 comma 4 c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 comma 1 c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 comma 1 c.c.

Avv. ENRICO CARTI
www.avvocati-firenze.it

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