La parola all’avvocato: il completo disinteresse del padre verso i figli

0
683
Immagine per rubrica

Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

 

Perde l’affidamento dei figli il padre che nei giorni in cui li può tenere con sé,li lascia per l’intero tempo soli dai nonni paterni.

L’ultima pronuncia della Cassazione getta le basi per una profonda riflessione sul ruolo del genitore, con uno sguardo importante sulla qualità del tempo che viene trascorso e condiviso con i propri figli, e sulla presenza dei nonni nell’affidamento condiviso tra i genitori. L’orientamento sull’affidamento che viene sempre favorito è quello condiviso tra i due genitori.

Alla base della pronuncia l’origine è tratta da una causa di separazione giudiziale che era stata definita in primo grado con sentenza del Tribunale di Milano, che dichiarava la separazione personale tra i coniugi; dopo la proposizione dell’appello, nel secondo grado di Giudizio, la Corte aveva stabilito l’affidamento delle figlie minori alla madre, confermando il regime di limitazione all’esercizio della responsabilità genitoriale, modificando il rapporto tra padre e figlie, con una regolamentazione diversa del relativo regime di visita, incaricando gli assistenti sociali del Comune di monitorare la situazione delle minori con possibilità di intervenire a limitazione o ampliamento degli incontri tra minori, padre e nonni paterni.

Il padre ricorreva in Cassazione con ben 31 motivi di impugnazione, tutti ritenuti dalla Suprema Corte inammissibili o infondati: secondo la Cassazione la Corte di merito aveva ben disposto in quanto aveva verificato “la scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con se le figlie, ed evidenziando la delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre”, infatti la Cassazione aveva ribadito come il padre trascorresse poco tempo con le figlie, lasciandole sempre con i propri genitori, e allontanandosi dalla loro casa, presso cui continuava a portare le minori tutte le volte che le teneva con se, facendole stare li tutto il giorno con i nonni e tornando solo la sera.

I compiti genitoriali venivano così completamente delegati ai nonni paterni e questo pertanto dimostrava un completo disinteresse verso le prole. (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 1191/2020).

A seguito di una separazione l’affido è sempre condiviso, in tutti i casi in cui si versi nell’assenza di elementi di incapacità genitoriale, questo per garantire una crescita equilibrata dei figli, che devono essere salvaguardati e tutelati dalle controversie nascenti tra i due genitori e la fine della loro affectiomaritalis.

E’ giusto e legittimo che perda l’affido un genitore che non si dimostri tale, non trascorrendo del tempo con le figlie, ma anzi lasciandole sempre parcheggiate dai nonni paterni.

Certamente i nonni, quali ascendenti, hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni in base all’art. 317 bis del codice civile, ma questo non significa che possano sostituirsi in toto ad uno dei due genitori che rimane completamente latitante nelle sue funzioni genitoriali, laddove cause di forza maggiore non determino tale necessità.

Detto ciò è sicuramente una sentenza che crea discussione, in quanto se da un lato la Cassazione sottolinea l’importanza del ruolo paterno, dall’altro però non tiene in considerazione l’effettività materiale delle difficili condizioni di attuazione, infatti molti padri separati o divorziati devono sottostare a turni doppi di lavoro, e l’aiuto dei genitori diventa prezioso per non rinunciare a vedere comunque i figli.

Ci dimentichiamo spesso che nelle odierne realtà familiari i genitori sono entrambi fuori casa tutto il giorno per lavoro, ed il prezioso aiuto fornito dai nonni permette ad essi di non abbandonare l’attività lavorativa.

Tuttavia queste pronunce servono proprio per fornire ai Giudici strumenti quanto più oggettivi per la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei figli, che devono essere tutelati sopra ogni cosa, insieme alla garanzia per ogni genitore ad essere presente in maniera importante nella loro vita e crescita.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
www.avvocati-firenze.it

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO