“La parola all’avvocato”: molestie sessuali sul luogo di lavoro

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato, nella cooperativa in cui lavoro c’è un nostro collega che utilizza un modo di scherzare che a me crea un forte imbarazzo. La scorsa settimana mentre stavamo lavorando mi ha tirato una pacca sul sedere davanti ai colleghi ed io mi sono imbarazzata diventando tutta rossa in viso. Sono io ad essere troppo suscettibile oppure posso fare qualcosa nei confronti di questo collega?

Gentile lettore, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente in materia, è possibile ravvisare il reato di molestie sessuali soltanto qualora il reo si limiti a rivolgere nei confronti della vittima espressioni volgari ed offensive dal contenuto sessuale esplicito o anche, come spesso accade, maliziosamente implicito.

Al contrario, dinanzi ad un contatto fisico, ancorché fugace ed estemporaneo come quello avvenuto nel caso di specie, si versa sempre nell’ipotesi della violenza sessuale in quanto proprio la rapidità del gesto finalizzata ad ottenere “l’effetto sorpresa” fa sì che la vittima venga privata della possibilità di scegliere se opporre o meno il proprio rifiuto.Di recente ha fatto discutere una sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata inflitta una condanna a due anni e due mesi di reclusione nei confronti di un uomo di Viterbo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale per aver allungato la mano sul fondoschiena di una giovane collega di lavoro.

Nel corso del processo, i legali dell’imputato avevano cercato di difendere il proprio assistito facendo leva sul fatto che, nelle intenzioni di quest’ultimo, il gesto incriminato sarebbe stato compiuto in modo assolutamente scherzoso e senza alcuna malizia, motivo per cui non poteva ritenersi sussistente il reato di violenza sessuale ma, tutt’al più, soltanto quello meno grave di molestie.

La tesi sostenuta dai difensori dell’imputato non è stata però condivisa dalla suprema Corte, gli ermellini hanno infatti dato pienamente ragione alla donna che, non avendo apprezzato il presunto gesto goliardico, aveva dichiarato di essersi sentita profondamente umiliata e vittima di un vero e proprio abuso.

Appare opportuno evidenziare inoltre, per chi dovesse nutrire ancora qualche perplessità al riguardo, che la sentenza emessa dai giudici romani si fonda su una precisa disposizione del codice penale che, a partire dal 1996, ha introdotto il reato di “violenza sessuale” abrogando la precedente dicotomia che si aveva tra le fattispecie di “violenza carnale” e i c.d. “atti di libidine violenti”.

In particolare, secondo tale distinzione, integrava l’ipotesi di violenza carnale la penetrazione tra organi genitali e la consumazione di rapporti orali o anali violenti, mentre appartenevano alla categoria sanzionata in modo meno severo tutti quegli atti, quali ad esempio il “fare piedino”, che non dovendo necessariamente interessare le zone genitali risultano comunque caratterizzati dall’evidente finalità di appagare un impulso sessuale.

Sebbene sia venuta meno tale distinzione, bisogna precisare, tuttavia, che in base alla disciplina attualmente in vigore spetta sempre al giudice la facoltà di applicare un notevole sconto di pena, in misura non eccedente i due terzi, nei casi di violenza sessuale che per le peculiari circostanze del caso concreto possono essere considerati di minore gravità“.

Avv. ELISA BALDOCCI

 

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