La parola all’avvocato: sono stato travolto in bici, come faccio a far valere i miei diritti?

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile Avvocato,
mentre andavo in bicicletta sono stato travolto da un’auto, come posso far valere i miei diritti?

Gentile lettore,
purtroppo l’eccessiva leggerezza con cui spesso viene utilizzata la bici e la negligenza e distrazione degli automobilisti, sono causa di incidenti, che spesso provocano lesioni, anche gravi.

Qualunque ciclista durante la circolazione sulle vie percorse da automobili e altri veicoli deve rispettare una serie di disposizioni del codice della strada, pertanto ad esempio condurre la bici al lato della carreggiata, tenere le mani sul manubrio (almeno una), il rispetto dei sensi unici, non andare contromano o fare inversione a U, tenere luci e giubbotto catarifrangente nella guida serale.

Laddove si verifichi un incidente con una macchina, andranno comprese le dinamiche e se tutti i comportamenti dei rispettivi conducenti sono stati eseguiti correttamente secondo le prescrizioni normative del Codice della Strada, per escludere un concorso di colpa.

Molto probabilmente il ciclista non sarà munito di alcuna polizza assicurativa per la responsabilità civile in quanto per le bici non è obbligatoria, infatti questa è la diretta conseguenza dell’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima”.

Inoltre è impossibile compilare la constatazione amichevole tra auto e bici: questo significa che il modulo CAI (ex CID) può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto (secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 209/2005 al Titolo X).

Il ciclista, con l’ausilio di un avvocato, dovrà inviare una lettera alla compagnia assicurativa dell’automobile coinvolta per informarla dell’incidente e per chiedere il risarcimento dei danni inoltrando tutta la documentazione in suo possesso inerente all’incidente, alle eventuali lesioni riportate etc.

Questa richiesta deve essere indirizzata a chi abbia cagionato il danno: nel caso di un veicolo, la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.

Ovviamente il ciclista per richiedere il risarcimento danni dovrà essere sicuro di aver rispettato tutte le norme prescritte dal codice della strada e di aver fatto il possibile per evitare l’incidente.

Laddove poi fosse possibile, sarebbe molto opportuno scattare fotografie dopo l’incidente, trascrivere i dati dell’automobile coinvolta e tutti i dati anagrafici del conducente, far intervenire le forze dell’ordine per spiegare ed attestare l’accaduto, verificare la presenza di testimoni sul luogo e recarsi in ospedale per avere un referto medico che attesti eventuali lesioni.

Una volta inviata la richiesta di risarcimento, la compagnia di assicurazione provvederà ad inviare un perito per valutare e quantificare i danni riportati dalla bicicletta ed inviterà il ciclista a sottoporsi a visita medico-legale per verificare le lesioni subite.

Per tali ragioni, la bicicletta dovrà essere messa a disposizione del perito e il ciclista dovrà conservare e portare con sé tutta la documentazione medica in suo possesso quando si sottoporrà alla visita medico-legale.

Sarà, poi, la compagnia di assicurazione a formulare una congrua offerta di risarcimento entro sessanta giorni.

Saremo a disposizione qualora voglia parlarci della dinamica del Suo incidente, così da poter formulare varie ipotesi al riguardo“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI
www.avvocati-firenze.it

 

 

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