La parola all’avvocato: violazione delle norme sulla limitazione degli spostamenti

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Buongiorno Avvocato,
ho una questione da porre. Sono stato denunciato circa dieci giorni fa per violazione dell’art 650 c.p. poichè mi hanno trovato fuori dalla mia abitazione mentre mi recavo a casa della mia fidanzata. Mi faranno un proedimento penale? Dovrò pagare qualcosa? Grazie della risposta.

Gentile lettore, nel mese di marzo si sono susseguiti una serie di  i D.P.C.M.  finalizzati alla predisposizione di misure atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare venivano stabiliti una serie di divieti e di limitazioni alle libertà personali applicando restrizioni alla possibilità per i soggetti di allontanarsi dal proprio domicilio e di circolare.

Dopo il susseguirsi di una serie di provvedimenti, il Governo ha emanato il decreto legge D.L. n. 19 del 25.03.2020  nel quale è prevista  l’abolitio criminis della violazione delle limitazioni alla libertà di circolazione. All‘art 4 del suddetto D.l. si legge, infatti,  che „le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate nella misura minima  ridotta  alla  metà“ 

Pertanto,non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale” ma si applica, invece, “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000”, fissata, di fatto, in 400 euro se si paga entro 60 giorni e in 280 euro se si paga entro 5 giorni.

Si prevede, inoltre, l’aumento di un terzo “se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo” nonché la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni” se si tratta di violazioni connesse con attività commerciali o imprenditoriali. Con il raddoppio della sanzione amministrativa o il massimo della sanzione accessoria in caso di reiterazione.

Infine, nell’eventualità che la violazione venga commessa da soggetto in regime di quarantena perché risultato positivo al contagio, la condotta posta in essere mantiene la  propria rilevanza penale e  viene punita in maniera più severa ai sensi dell’art. 260 T.U. leggi sanitarie, ferma restando la possibilità di ricorrere a sanzioni maggiormente afflittive ove riscontrate condotte tali da integrare ipotesi di reato più gravi”.

Avv. ELISA BALDOCCI
www.avvocati-firenze.it

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