“La parola all’avvocato”: gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti

0
94
Immagine per rubrica

Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato, 
da due anni lavoro con partita iva, ho un’attività con mio fratello e la mia quota societaria è all’80%.Da un mese sono dipendente di un’azienda e mi dicono che non posso percepire l’assegno familiare con a carico tre bambini e mia moglie perché ho lavorato solo come lavoratore autonomo e per avere gli assegni familiari devo lavorare il 70% come dipendente ed il resto come lavoratore autonomo. Può essere?

“Gentile lettore,
l’assegno al nucleo familiare (meglio noto come ANF) è una prestazione riconosciuta dall’Inps che serve per integrare il reddito dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.

Spetta ai lavoratori dipendenti in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con contratto a termine.

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è quello conseguito nell’anno solare precedente,il 1° luglio di ogni anno, e rimarrà in vigore fino al 30 giugno dell’anno successivo (esempio per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018 fanno fede i redditi dell’anno 2016). L’importo, solitamente, è anticipato dal datore di lavoro in busta paga e poi compensato in sede di versamento dei contributi.

Anche se i limiti di reddito entro i quali il dipendente ha diritto all’assegno sono abbastanza elastici e non sono previste soglie Isee, spesso il beneficio non spetta a causa della tipologia di reddito percepito nell’anno precedente.

Gli ANF, difatti, spettano solo se il reddito da lavoro dipendentecostituisce almeno il 70%del reddito complessivo del nucleo familiare: il periodo di riferimento è costituito, appunto, dall’anno solareprecedente.

Rientrano nel conteggio del 70%, in quanto assimilabili a quelli da lavoro dipendente, i redditi prodotti in qualità di collaborazioni coordinate e continuative e a progetto (Circ. INPS del 23 dicembre 2003, n. 199); al contrario l’assegno non spettase la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Gli assegni al nucleo familiare (ANF), quindi, non spettano ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA; tuttavia ci sono alcuni settori in cui è comunque riconosciuto un contributo previdenziale mensile, chiamato appunto “assegno familiare”.

Questo spetta per ogni familiare vivente a carico del lavoratore, purché questo soddisfi dei requisiti legati a reddito e al settore di impiego.

Con una Partita IVA non sussiste il diritto agli ANF, e si avrà difficilmente diritto agli “assegni familiari”. Questi, infatti, spettano solamente a due categorie di lavoratori autonomi:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti.

Inoltre ne hanno diritto i titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ovvero quelle riservate ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In questo caso, quindi, non si parla di ANF, ma effettivamente di assegni familiari. Gli assegni al nucleo familiare, invece, spettano ai liberi professionisti e ai lavoratori parasubordinati se iscritti alla Gestione Separata INPS, con l’ulteriore requisito economico da soddisfare, poiché è necessario che il reddito familiare non sia superiore alla soglia stabilita annualmente dall’INPS.

Nel suo caso, caro lettore, se nell’anno solare precedente non c’è stata la percezione di redditi da lavoro dipendente, non si ha la spettanza dell’ANF, la quale in ogni caso va necessariamente ricollegata al fatto che il reddito da lavoro dipendentedebba costituire almeno il 70%del reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento che è costituito, appunto, dall’anno solareprecedente.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI 

 

 

 

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO