“La parola all’avvocato”: multe e porte telematiche

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gentile avvocato,
nel mese passato ho dimenticato di rinnovare il permesso che mi dava diritto ad accedere attraverso la porta telematica, al centro città dove io vivo, mi è proprio passato di mente, ed è la prima volta in tanti anni; nessuno me lo ha ricordato, nemmeno il solito sms del Comune che puntualmente me lo ricordava. Quindi ogni sera rientrando verso casa da lavoro sono passata da quella porta telematica. Dopo quasi due mesi mi sono arrivate una pioggia di multe. E’ possibile far qualcosa o devo pagarle?

L’accesso alle porte telematiche delle ZTL viene consentivo previo rilascio di appositi permessi che presentano scadenze quotidiane, mensili o addirittura annuali.

Che risulta regolarmente titolare di tali permessi, possiede determinati requisiti previsti dai regolamenti comunali per ottenerne il rilascio, requisiti di cui si deve mantenere il possesso anche in costanza di utilizzo del varco. Per intendersi se una persona che ha titolo a richiedere e vedersi rilasciare un permesso del genere perché residente in pieno centro, cambiasse la sua residenza, potrebbe vedere il venir meno di detti requisiti.

In ogni caso tale circolazione attraverso la porta telematica viene consentita proprio grazie al possesso di questo permesso per l’accesso in una zona a traffico limitato.

Alla scadenza della validità dello stesso, si deve provvedere al rinnovo, stanti i requisiti predetti, mediante pagamento della relativa cifra a copertura dell’abbonamento.

Se come nel Suo caso ci si dimentica di rinnovarlo, continuando ad accedere alla ZTL, siamo passibili di sanzioni.

Doveroso appare il rilievo che, rispetto alle scadenze antecedenti, da Lei onorate  puntualmente mediante il rinnovo del permesso, il Comune questa volta non abbia provveduto a notificare, attraverso il relativo avviso di scadenza, quella succitata.

Infatti in molti Comuni, come a quanto pare nel suo, è attivo il servizio di notifica via sms in tempi reali da parte del Comune delle relative scadenze, cosicchéil cittadino possa provvedere al rinnovo

Trascorsi quindi quasi due mesi dalla scadenza in questione, la Polizia Municipale le notificava la prima contravvenzione, ed in seguito tutte le altre, e Lei resasi conto della sua dimenticanza con diligenza e relativa solerzia provvedeva a rinnovare immediatamente il permesso.

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 689/1981, “presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa”.

Va rilevato che la colpa Lei imputabile è “unica”, ed è integrata dalla circostanza di aver dimenticato di rinnovare il permesso di circolazione.

Pertanto le successive violazioni, integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione, non risultano assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l’ordinamento.

Tale affermazione trova conferma nella circostanza che, a seguito della notifica della prima contravvenzione, avvenuta a somma distanza dal primo accesso illegittimo, Lei abbia rinnovato il permesso di circolazione alla ZTL.

Tale elemento soggettivo può così definirsi “quantomeno sfumato”, ponendo luce all’oggettiva “difficoltà di ricordarsi della scadenza di un permesso della durata superiore ad un anno”, laddove  in passato il Comune aveva puntualmente provveduto a segnalare le singole scadenze del permesso.

La multa emessa per passaggio ripetuto e non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato è da annullare, se al cittadino che ha commesso le infrazioni è mancato l’avviso via SMS con cui il Comune era solito ricordargli la scadenza del permesso di transito.(CIT. Giudice di Pace di Prato, con la sentenza n. 290/2016 del 28 aprile, dando ragione ad un signore che, confidando nella sveglia del servizio comunale, fino a quel momento funzionante, aveva continuato a passare e ripassare sotto i varchi d’accesso, incurante del fatto che il permesso per farlo gli era scaduto da tempo).

In questo caso l’automobilista ha erroneamente dimenticato di rinnovare il permesso senza aver ricevuto il relativo avviso di scadenza, ponendo pertanto in essere plurime e differenti violazioni al C.D.S ,sbagliando così una volta sola, in ragione di tale dimenticanza, ed il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide certamente sulla coscienza e volontà di violare la regola.

Di non minor rilievo la considerazione che il ripetersi delle violazioni poteva essere evitato da una contestazione immediata o da un’immediata notifica, e che pertanto viene di certo accertata la buona fede della ricorrente.

Anche se costituisce un obbligo di diligenza da parte dell’automobilista verificare la scadenza del suo permesso e rinnovarlo, molti giudici ormai ritengono sia eccessivo punirlo tante volte quante sono le infrazioni, soprattutto se l’utente non viene avvisato dal Comune in prossimità della scadenza del permesso sul fatto che deve procedere a rinnovarlo.

Infatti, per essere sanzionati occorre avere un atteggiamento psicologico quantomeno di colpa, ossia occorre aver violato le regole di cautela dettate dalla diligenza e dalla prudenza.

Secondo l’orientamento ormai dominante tra i giudici, la colpa è esclusa nel caso in cui l’automobilista sia incorso in errore incolpevolesul fatto di avere un permesso scaduto: qualora l’automobilista, dunque, abbia continuato a circolare in ZTL nella falsa convinzione di essere in possesso di un valido permesso, dovrà essere sanzionato una sola volta e non tante volte quanti sono stati gli accessi in ZTL. Anche perché, come nel suo caso, il momento in cui si è accorta di avere il permesso scaduto è dipeso anche da quanto tempo ha impiegato il Comune a notificarle le multe. Pertanto la sanzione è stata rimessa alla volontà dell’ente accertatore, che potrebbe avere avuto interesse a ritardare la notifica per incassare più soldi approfittando di un maggior numero di violazioni

Pertanto  nelle sue possibilità provare a chiedere l’annullamento delle multe successive alla prima, o davanti al giudice di Pace oppure con ricorso al Prefetto, vagliando ovviamente i termini di presentazione dell’uno o dell’altro“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI

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