“La parola all’avvocato”: sosta regolata all’interno dei parcheggi a pagamento

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocatoieri sono andato ad un colloquio di lavoro a Vicenza e, non trovando parcheggi disponibili, sono entrato in un parcheggio sotto un centro commerciale a pagamento. Purtroppo dopo un’ora sono tornato per prendere la mia auto, ma non ho trovato il biglietto di ingresso (smarrito o lasciato nella macchinetta distributrice). Ho chiamato il numero di riferimento indicato e mi hanno risposto che dovevo pagare 54 euro per tutta la giornata. A parte che, se la tariffa è 0,60 cent/euro ogni mezz’ora, non vedo perché debbano applicare 54 euro, comunque ho detto che hanno le telecamere e possono tranquillamente vedere quando sono entrato. Niente, ho chiamato i vigili che mi hanno risposto di non avere pattuglie disponibili e che comunque era un problema tra privati e loro non erano tenuti. Mi sono fatto aprire e aspetto che mi inviino il conto a casa. Chiedevo: ma questi parcheggi privati non hanno l’obbligo di esporre tariffe, regolamenti ed eventuali sanzioni prima dell’ingresso? Ps ho fatto foto del loro ingresso. Possibile che nel 2018 siamo costretti a subire queste angherie da parte di aziende senza scrupoli? Un parcheggio da 2 euro vogliono 54? Con che diritto? È palesemente certo quando sono entrato, hanno le registrazioni. Grazie per la gentile risposta, Saluti Gabriele.

“Gentile lettore,
ogni volta che un utente varca la soglia di un parcheggio privato a pagamento con la propria auto e ivi sosta, “stipula un contratto” con l’ente gestore/proprietario del parcheggio stesso, che avrà come oggetto appunto la sosta del veicolo, alle condizioni prestabilite, per la durata in cui il veicolo si tratterrà all’interno degli spazi adibiti a tale attività.

Ogni tipologia contrattuale segue delle regole ben precise. In questo caso ci troviamo davanti al cosiddetto “contratto di posteggio“. In questo tipo di contratto tra il gestore e il conducente si instaura un rapporto giuridico che vede, da una parte, il dovere del primo di eseguire la prestazione e, dall’altra, il diritto soggettivo del secondo alla prestazione del servizio. Laddove l’area è custodita, tra il conducente di un veicolo e il titolare del parcheggio si instaura un rapporto di tipo privatistico, ed il procedimento di formazione di questo contratto è quello dell’offerta al pubblicodi cui all’art. 1336 cod. civ.

Le clausole contenenti gli estremi della proposta sono rese pubbliche attraverso l’affissione di avvisi e il conducente aderisce all’offerta immettendo il proprio veicolo nell’apposito spazio, senza che sia necessaria un’ulteriore estrinsecazione della volontà: è stato chiarito dalla Cassazione che “sussiste un servizio di posteggio anche qualora la volontà diretta a tale scopo non venga esposto in modo tassativo, potendo risultare da comportamenti concludenti dai quali emerge inequivocabilmente la volontà del titolare”.

All’offerta della prestazione di parcheggio segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area.

L’offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c., prevede che le clausole contrattuali, così come gli estremi della proposta, siano rese note a una generalità indistinta di utenti, attraverso avvisi scritti, che dovrebbero, per legge, essere posti nei pressi dell’entrata del parcheggio privato, anche se quasi sempre, come nel Suo caso, accade che tali avvisi siano posizionati in modo invisibile dall’abitacolo, pur contenendo clausole importantissime per la conclusione del contratto stesso, che invece dovrebbero essere portate a conoscenza del consumatore in maniera ben visibile.

Questa mancanza di trasparenza per quanto concerne le clausole contrattuali comporta un’asimmetria informativa tra le parti, che condiziona la validità dell’accordo stesso, poiché non si ha consapevolezza preventiva dei diritti che vengono riconosciuti e, in particolare, delle esclusioni o limitazioni della responsabilità dell’esercente. Il conducente però aderisce all’offerta con il semplice atto d’immissione del veicolo nello spazio destinato al parcheggio, senza che sia necessaria una manifestazione esplicita di volontà.

La causa del contratto è la custodia del veicolo, a fronte di un corrispettivo. Al momento del ritiro del mezzo infatti si paga mediante apparecchi meccanici in misura proporzionale al tempo trascorso dal momento di ingresso nel posteggio. Il momento del pagamento della tariffa corrisponde anche alla magnetizzazione della tessera per consentire l’uscita dal parcheggio, mediante inserimento della stessa della colonnina, posta in prossimità dell’uscita, operazione che consente l’apertura della sbarra in uscita, ponendo così termine al rapporto. La perdita di tale ticket ci pone davanti al pericolo di incorrere nel pagamento di alcune penali, di cui però dovevamo preventivamente appurare l’esistenza.

In ogni caso, quando ci troviamo innanzi alla “stipula” di un contratto, per quanto essa possa dirsi atipica, buon senso vorrebbe che venissero verificate tutte le condizioni generali, in questo caso le condizioni generali di parcheggio poste alla base proprio perché, automaticamente, l’ingresso all’interno del parcheggio, il ritiro del ticket e la sosta, presuppongono appunto l’accettazione tacita delle condizioni generali del contratto, che dovrebbero si essere rese visibili all’entrata del parcheggio, per rendere edotto l’automobilista  delle condizioni, delle tariffe e delle relative penali poste a carico, nel caso ad esempio dello smarrimento del ticket, ma che spesso di trovano vicino alle casse o addirittura riportano le penali in grafia molto piccola sul ticket stesso.

Le telecamere che si trovano nei parcheggi fungono generalmente da telecamere di sicurezza, e trattandosi di rapporti tra privati, la polizia municipale decide di non intervenire proprio per la peculiarità della regolamentazione del rapporto giuridico privato; le penali sono state previste nel tempo perché le società che gestiscono i parcheggi devono tutelarsi dai cosiddetti “furbetti” che fanno finta di aver perso il ticket per evitare di pagare; ciò non toglie che tali società ad oggi stiano cercando di ovviare a queste problematiche predisponendo meccanismi automatizzati che registrano appositamente l’entrata dell’automobile con una telecamera posta all’altezza della targa, con la quale al ticket rilasciato viene associata esclusivamente la targa dell’auto che ha appena varcato l’ingresso, cosicché in casi del genere, laddove il ticket venga smarrito potrebbe essere più semplice il controllo che è stato previsto dalla società”.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI 

 

 

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