Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile avvocato,
ho effettuato un acquisto su canale di e-commerce, dal quale avevo già effettuato alcuni ordini. Il frigorifero che mi è stato inviato, però, ha alcuni difetti di funzionamento. Mi sono prontamente rivolto ai responsabili della società proprietaria della piattaforma on line, la quale mi ha risposto di rivolgermi direttamente al Produttore dell’elettrodomestico. Il centro assistenza, che prontamente ha inviato un proprio tecnico, mi ha offerto una riparazione al 50% del valore del danno. Come mi devo comportare?
“Caro lettore,
la questione che ci sottoponi alla attenzione ci permette di fare ordine su una tematica di strettissima attualità. Sempre più frequentemente vengono effettuati acquisti on line, senza che vengano offerte risposte adeguate ai problemi che si pongono agli utenti.
Purtroppo la normativa di settore è ancora molto frastagliata. Alcune Direttive comunitarie, recepite nel nostro ordinamento, ci permettono di trovare alcune indicazioni specifiche.
La Legge principale sul tema rimane, ancora oggi, il cosìdetto “Codice del Consumo” (D.L.vo n.206/2005) nel quale trovano disciplina tutti i rapporti concernenti i processi di acquisto e consumo, con la finalità di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Per quanto riguarda la tua problematica, occorre riferirsi all’artt.114 e succ del codice, nei quali si individua la responsabilità per danno dei prodotti difettosi.
Oltre alla definizione di prodotto, vengono fornite anche le indicazioni per capire chi sia il produttore. Ai sensi dell’art. 115 cod. cons. “è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente”.
Nell’art 116 cod. cons. troviamo, invece, i limiti della responsabilità del fornitore. Infatti, “quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore”.
L’articolo citato individua una delle possibili centri di responsabilità: Ma il Codice ci fornisce ulteriori specifiche. Infatti, l’art.130 prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al mento della consegna del bene”.
Lo stesso consumatore può chiedere, a sua scelta al vednitore o di riparare il bene opporue di sostituirlo.
Comunque, “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.
Pertanto, alla luce di quanto sommariamente indicato, le riparazioni e le sostituzioni dei prodotti difettosi devono essere effettuate sia dal venditore che, in alcuni casi, dal produttore. Può, infine, essere richiesta, a seconda dei casi, anche una compartecipazione del consumatore/utente.
Come al solito, si consiglia di rivolgersi ad una associazione di consumatori oppure ad un legale”.
Avv. MARCO BALDINOTTI