Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gentile avvocato,
volevo sottoporre alla sua attenzione un quesito che riguarda il mio TFR. Sono dipendente della mia Società da più di otto anni. Due anni fa, nel 2017, ho acquistato un immobile quale casa principale, accedendo ad un Mutuo presso una Banca. Trascorso questo periodo, posso ancora richiedere alla mia azienda, l’anticipo sul TFR, al fine di saldare anticipatamente il mutuo. Ho a disposizione alcune somme mie e di mia moglie, alle quali vorrei aggiungere quanto percepito a titolo di TFR. E’ legalmente possibile? E il datore di lavoro, di che documentazione necessita?
“Caro lettore,
risponderò a questa domanda esponendo la normativa prevista in materia. Per quanto riguarda l’anticipo del TFR, la normativa lo prevede per:
- Acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti;
- Sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo parentale o dei congedi per la formazione continua o extra-lavorativa.
Per prima casa si intende un immobile destinato alla normale abitazione e residenza del richiedente e della sua famiglia.
Negli anni la giurisprudenza ha ampliato la casistica riconoscendo il diritto all’anticipo TFR in caso di acquisto:
– con stipula di un mutuo ipotecario nei casi in cui la somma (anche residua) sia di importo uguale o superiore all’anticipazione;
– del suolo finalizzato alla costruzione dell’abitazione;
– della casa per il figlio, nei casi in cui è quest’ultimo a farsene carico;
– da parte del dipendente proprietario di altri immobili non destinati ad abitazione.
L’anticipazione del TFR può essere erogata nel limite massimo del 70% di quanto maturato fino alla data della richiesta. Questa può essere richiesta per le spese di ristrutturazione della prima casa, purché il tenore dell’intervento venga giudicato indispensabile.
Purtroppo, il caso in esame non rientra in quelli previsti dall’art. 2120 del codice civile. Infatti l’acquisto si è già perfezionato precedentemente, e tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste. In linea di massima, il datore di lavoro non è tenuto a concedere l’anticipazione, essendo comunque sempre possibili e leciti accordi più favorevoli tra le parti, e quindi la cosa è fattibile ove il datore lo consenta.
L’unica possibilità risulta essere quella di una ridiscussione con la Banca del Mutuo concesso, con la possibilità di una estinzione anticipata”.
Avv. MARCO BALDINOTTI
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