La parola all’avvocato: caldaia difettosa, è possibile estendere la garanzia?

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Torna la rubrica “La parola all’avvocato” curata dal legale Marco Baldinotti.
I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Volevo un consiglio su come comportarmi in merito all’acquisto di una nuova caldaia, da poco effettuato. L’installazione è stata effettuata a norma di legge, ma sin da quando è arrivata mi ha dato problemi, con numerosi difetti di fabbrica. Dopo ben dieci interventi per mancato funzionamento, dato che nei prossimi mesi scadrà la garanzia, ho chiamato il servizio clienti per chiedere se gentilmente mi potevano venire incontro con l’estensione di garanzia visto che la caldaia risulta difettosa. Hanno detto che non c’è nessuna possibilità. Che tutele posso invocare? 

Gentile lettore,
come può intuire lo scenario è ampio e complesso, tuttavia vi sono varie norme a cui lei può fare riferimento per tutelare la sua posizione.

Anzitutto, l’art. 1490 c.c. stabilisce che è onere del venditore garantire che il bene venduto sia immune da vizi che lo rendano idoneo all’uso a cui è destinato, cosa che sarebbe da escludere.

Inoltre, varie norme del Codice del Consumo e del Codice Civile le permetterebbero o di chiedere un risarcimento del danno o la sostituzione del bene (o magari entrambe le cose).

È necessario anzitutto analizzare il contratto con cui la ditta le ha installato la caldaia, per vedere se vi sono deroghe a quanto previsto dalla legge o come, più in generale, è stato regolato il suo acquisto.

Ci sarebbe anche da analizzare come sono stati fatti i numerosi interventi a cui lei fa riferimento, per escludere ogni dubbio sulla riparazione.

Pertanto tale situazione potrebbe portare una soluzione bonaria fra lei e la ditta produttrice, evitando le noie e le lungaggini di un procedimento. Diversamente, qualora sussistessero dei profili di responsabilità, sarà bene valutarli e segnalarli.

In ogni caso, sarebbe opportuno effettuare prima una perizia/relazione sulla caldaia.

Come le ho detto però, occorre conoscere il contratto e il contesto generale, anche perché, ad esempio, l’articolo 1491 cc stabilisce che la garanzia delineata dall’art. 1490 cc non è dovuta se al momento del contratto il compratore fosse o potesse essere a conoscenza di vizi della cosa.

Tuttavia, sarebbe opportuno individuare una soluzione amichevole evitando spiacevoli rischi. Ad ogni modo, per un caso così specifico, il miglior modo per ricevere una soluzione adeguata è opportuno approfondire la conoscenza degli elementi di fatto, magari con l’ausilio di tecnici e professionisti specializzati”.

Avv. MARCO BALDINOTTI

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