La parola all’avvocato: il decreto ingiuntivo

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

Gentile avvocato,
da tempo ho consegnato della merce ad un mio cliente che tuttavia, nonostante i solleciti, non ha provveduto a pagare quanto pattuito. Qual è la procedura per poter ottenere il mio credito in breve tempo?

Gentile lettore,
in linea di principio la procedura che meglio si attaglia alla tutela del credito è il decreto ingiuntivo, ossia un provvedimento emesso dal Giudice competente, che trova una notevole applicazione pratica, e che consente alla parte creditrice di ottenere un’intimazione del Giudice competente rivolto alla parte debitrice di una somma di denaro o di una determinata cose fungibili.

La disciplina che regola il procedimento è resa dagli artt. 633 e ss. c.p.c., che elenca i requisiti per poter richiedere tale provvedimento.

Il titolare del diritto di credito deve vantare appunto un credito che sia certo, liquido ed esigibile, e può ricorrere al Giudice per ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo se fornisce prova scritta o se il credito riguarda onorari spettanti a determinate categorie professionali (es. notai, avvocati).

L’art. 634 c.p.c. stabilisce poi quali siano le prove scritte ed a tal proposito assume una particolare rilevanza – poiché comuni nella pratica – oltre alle promesse unilaterali di pagamento, gli estratti autentici delle scritture contabili.

A livello pratico l’istante deve proporre ricorso con i documenti al giudice competente per valore e per territorio, stabilito dall’art. 637 c.p.c., che in gran parte richiama le regole generali in tema di competenza con alcune differenze, come ad es. per gli avvocati o i notai che possono proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine all’albo cui sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

L’istante ha la facoltà di chiedere anche la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 642 c.p.c. (es. credito fondato su cambiale, assegno).

Una volta depositata l’istanza il Giudice avrà due possibilità: – accogliere la domanda; – respingerla previo invito al ricorrente ad integrare la prova.

In caso positivo, il Giudice accoglierà la domanda intimando il pagamento alla parte creditrice, avvertendola della facoltà prevista per legge di proporre opposizione nel termine di quaranta giorni e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.

Se provvisoriamente esecutivo, ferma la facoltà della parte ingiunta di proporre opposizione, il creditore potrà procedere sin da subito con l’esecuzione, seguendo un rigoroso iter definito dal codice di procedura civile.

Se accolto con il decreto ingiuntivo il Giudice liquiderà anche in favore del creditore le spese della procedura monitoria, poste a carico della parte ingiunta.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, sarà onere della parte richiedente di procedere alla notifica nel termine previsto dall’art. 644 c.p.c.

A seguito della notifica si apriranno quindi tre strade:

  • il debitore adempie e non promuove alcuna opposizione: le ragioni del credito risultano soddisfatte;
  • il debitore non adempie e non promuove opposizione: sarà onere della parte istante agire in via esecutiva;
  • il debitore promuove opposizione: si aprirà un giudizio a cognizione piena dove parte opposta, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attore in senso sostanziale, col conseguente onere a suo carico di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il giudizio a cognizione piena segue alcune regole con termini definiti, come ad es. la facoltà di chiedere la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ovvero sospendere la provvisoria esecutività precedentemente concessa ex 642″.

Avv. ENRICO CARTI
www.avvocati-firenze.it

 

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