La parola all’avvocato: la contabilizzazione del calore nei condomini

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

L’efficienza ed il miglioramento energetico degli immobili negli ultimi anni ha assunto un sempre maggiore rilievo ed una particolare attenzione da parte del legislatore, con risvolti operativi anche con riferimento alle spese di riscaldamento degli immobili posti in condominio, ed assoggettati ad impianto centralizzato e non autonomo.

Già la direttiva sull’efficienza energetica e sul risparmio energetico n. 2012/27/UE nell’imporre l’adozione di sistemi di regolazione e di contabilizzazione del calore nei condomini dettava alcuni principi ispiratori quali a titolo esemplificativo: 1) il cliente finale deve avere la possibilità di controllare il proprio consumo individuale; 2) la misurazione del calore ha un senso se non viene imposta la sostituzione integrale delle tubazioni esistenti; 3) l’efficienza energetica sarà raggiunta nell’anno 2020 se l’80% dei consumatori saranno dotati di contatori intelligenti.

Il legislatore italiano ha recepito tale direttiva n. 2012/27/UE, con il D. Lgs. 102/2014, imponendo a partire dal 30 giugno 2017 l’obbligatorietà nei condomini con riscaldamento centralizzato del sistema di contabilizzazione del calore, stabilendo all’art. 9 a seconda dei casi, le relative prescrizioni.

Tale norma assume una portata generale ed imperativa, non potendo essere derogata dalla legislazione regionale o da una delibera assembleare.

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (n. 28282 del 4/11/2019) ha infatti affermato che “ le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, nè possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.

In tale sentenza, la Suprema Corte dopo aver ricostruito la disciplina legislativa nazionale in tema di contabilizzazione del calore e quindi dopo aver richiamato la “clausola di cedevolezza” prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 192 del 2005, che stabiliva un regime transitorio di applicazione della direttiva 2002/91/CE, ha ribadito come la normativa di attuazione dettata dalle regioni e dalle province autonome debba comunque rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali dello stesso D.Lgs. 192/2005 e dalla direttiva 2002/91/CE.

Riepilogando, fermi gli obblighi previsti dalla legge, le spese di riscaldamento centralizzato potranno essere ripartite in linea generale mediante i sistemi di misurazione del calore e soltanto ove manchino tali sistemi si potrà far riferimento al valore millesimale attribuito alle singole unità immobiliari (ex multis Cass.n. 22573/2016) e la norma regionale non potendo incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (Corte costituzionale n. 369/2008), non potrà regolamentare i criteri di riparto e la misura degli obblighi spettanti ai singoli comproprietari, fissati dalla legge statale.

Avv. ENRICO CARTI
www.avvocati-firenze.it/

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