Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa Baldocci, Maria Serena Primigalli, Enrico Carti e Marco Baldinotti.
Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].
Gentile avvocato,
recentemente ho letto e ho sentito dire che sarebbero in arrivo alcune regole che disciplineranno la vita lavorativa di noi riders. Ho 24 anni e studio all’università, per arrotondare faccio questo lavoro e vorrei capire cosa potrebbe cambiare in seguito a questa legge. Grazie.
“Gentile lettore,
la domanda di questa settimana ci permette di affrontare un tema molto attuale, che riguarda la vita di molti ragazzi e ragazze che si confrontano per la prima volta con il mondo del lavoro.
Il Decreto Legge n.101 del 3 Settembre 2019 apparso sulla Gazzetta ufficiale il 4 Settembre 2019, che dovrà essere convertito entro 60 giorni in legge, contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per garantire la tutela economica e normativa dei c.d. riders, i quali vengono considerati, a ragione una categoria particolarmente debole.
Obiettivo del legislatore è quello di garantire “una occupazione sicura e dignitosa, nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato” nonché “livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali”.
Queste le linee di principio. Ma andiamo nel dettaglio. Il testo attualmente in vigore, ma suscettibile di cambiamenti, prevede che:
- i lavoratori possano essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;
- la retribuzione a base oraria sia riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata
- la Copertura assicurativa Inail obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia garantita, arrivando a considerare l’impresa titolare della piattaforma digitale alla stregua del datore di lavoro, con tutti gli adempimenti connessi ;
- la presunzione assoluta di subordinazione nel caso in cui le prestazioni fornite siano esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- Ampliamento dei soggetti lavoratori che potranno fruire della DIS-COLL (indennità di disoccupazione), in caso di perdita involontaria della propria occupazione. Infatti, la modifica riguarda il numero di mesi di contribuzione che il lavoratore deve possedere, nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro, per aver diritto all’indennità di disoccupazione. Questo cambierà, e si passerà da tre mesi ad uno di lavorazione effettiva.
Molte sono state le reazioni a questo testo, sia da parte dei lavoratori, non sempre concordi sul livello di tutela ottenuto, ma anche da parte dei titolari delle piattaforme. Fino a quando il testo non sarà definitivamente convertito in Legge, occorrerà aspettare e poi verificare cosa sarà realmente cambiato per questa nuova tipologia di lavoro“.
Avv. MARCO BALDINOTTI
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