La parola all’avvocato: notifica d’avviso d’accertamento e variazione di residenza

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Torna la rubrica “La parola all’avvocato” curata dal legale Marco Baldinotti.
I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected].


Buonasera, la normativa di cui all’art. 60 , comma 3 del DPR 600/73, che prevede la regolarità della notifica entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di variazione della residenza, si applica anche nel caso in cui l’atto prodromico alla cartella di pagamento sia una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strado o è riservata esclusivamente alla materia propria dei tributi? Il dubbio mi viene dal fatto che il decreto parla di “contribuente”, mentre nel caso in esame la cartella notificata dall’Agenzia riguarda una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada non corrisposta e quindi iscritta successivamente a ruolo.

Gentile lettore,
in merito al suo quesito occorre innanzitutto ricordare che il DPR 600/73 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi e non si occupa dell’irrogazione delle multe a causa delle infrazioni del Codice della Strada, essendo proprio quest’ultimo ad occuparsene.
Tuttavia, al fine di trarre soddisfazione per il suo quesito non possiamo farvi affidamento.
Al momento dell’approvazione del Codice della Strada, infatti, riguardo alla notifica di una multa al vecchio indirizzo del presunto contravventore, il legislatore non è stato sufficientemente chiaro.
A colmare tale lacuna è intervenuta, come in molte altre occasioni, la Cassazione.
La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di tempestiva comunicazione da parte del Sig. Tizio del mutamento di residenza (e dei dati identificativi del veicolo di appartenenza) all’anagrafe comunale, la multa, qualora giungesse al suo vecchio indirizzo, è da ritenersi nulla.
In caso contrario, l’utente della strada dovrà scegliere se pagare o impugnarla, o dinnanzi al Prefetto o al Giudice di Pace.
Da ricordare che, in caso di cambio di residenza da parte del presunto trasgressore, il termine per la notifica della contravvenzione è di 90 giorni, pena la nullità“.

Avv. MARCO BALDINOTTI

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