La parola all’avvocato: rapporto tra malattia e strumenti di tutela d’integrazione del reddito

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Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati Elisa BaldocciMaria Serena Primigalli, Enrico Carti Marco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: [email protected]

In questi ultimi tempi nei quali molti lavoratori subordinati sono stati posti in Cassa integrazione dalle proprie aziende, così come previsto dal Decreto c.d. Cura Italia, si è posto come centrale nel dibattito del mondo del lavoro, il rapporto esistente fra strumenti di integrazione salariale e malattia.

Per ovviare ai numerosi dubbi interpretativi, l’Inps ha provveduto ad emanare un parere per chiarire le modalità di relazione, al fine di aiutare i lavoratori e le aziende.

Con la Circolare n. 1822 del 30.04.2020, l’Inps recupera la disciplina contenuta in una precedente circolare dello stesso Istituto, la numero 197/2015 che a sua recuperava il dettato normativo contenuto nel D.Lgs n.148/2015.

Nello specifico l’art.3 comma 7 del decreto legislativo prevede espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

Quello che diventa importante, una volta stabilito il principio generale, è la determinazione del momento nel quale sorge la malattia, se in un periodo precedente l’inizio del periodo di Cassa, oppure in concomitanza della stessa.

Chiarisce infatti l’istituto che in caso di insorgenza di malattia durante la sospensione dal lavoro, il lavoratore potrà continuare ad usufruire delle integrazioni salariali. Recita la circolare che “l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non sussiste obbligo di prestazione da parte del lavoratore, sul quale non grava l’obbligo di comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali”.

Al contrario, qualora l’insorgenza dello stato di malattia sia antecedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si avranno due casi:

  • “Se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
  • Qualora invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
  • Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, prevale l’indennità economica di malattia”.

Le regole per la cassa integrazione salariale si applicano in via analogica anche alla CIG in deroga e alla FIS.

E’ pertanto opportuno segnalare, come ricordato dall’Inps all’interno della propria circolare citata, che non sono intervenute modifiche alla disciplina sovra illustrata.

Pertanto, la stessa disciplina continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID- 19.

Infine, è utile segnalare un ultimo aspetto, relativo alla eventuale insorgenza di uno stato di infezione da Coronavirus. In questo caso, come già previsto dal Decreto Cura Italia, l’Inail classifica il contagio da Covid-19 come infortunio e non come malattia.

Infatti il D.L. n.18/2020 cd. Cura Italia, all’art.42, comma 2, ha previsto che “nei casi accertati di infezione da Coronavirus, in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail, che assicura la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni di Coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio infortunistico

Avv. MARCO BALDINOTTI

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